Responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità è contrattuale o extracontrattuale, a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico o il generico principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Entrambe le forme di responsabilità comportano il dovere di risarcire il danno.

Infatti, il codice civile, all’articolo 1218 c.c., prevede che il debitore, il quale non esegue esattamente la prestazione dovuta, sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Tale tipo di responsabilità è la responsabilità contrattuale, che si distingue da quella prevista dall’articolo 2043 c.c. chiamata extracontrattuale o aquiliana.

L’articolo 1218 c.c. prende in considerazione l’inadempimento dell’obbligazione, quale che sia il fatto o l’atto che l’ha prodotta. Il dovere di risarcire sussiste però solo se fra inadempimento e danno ci sia uno specifico rapporto di causalità: infatti, è risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

La responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., sorge, invece, quando l’obbligazione nasce da un fatto illecito. La norma prevede che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”.

Nella nozione di fatto doloso o colposo si possono far rientrare anche comportamenti omissivi. E’ evidente che, in tal caso, sia necessario che ci sia un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento lamentato.

La responsabilità, di regola, è diretta: cioè ciascun soggetto risponde del danno che egli stesso ha cagionato con la propria azione od omissione.

Tuttavia, un soggetto può anche essere obbligato per il fatto illecito altrui (incapace, figli minori non emancipati, persone soggette alla tutela, commessi, domestici, e così via).

E’ evidente che tale materia richiede l’assistenza di un legale.

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