La locazione è il contratto con il quale il locatore si obbliga a far godere un bene al conduttore, a fronte di un corrispettivo in denaro periodo di tempo determinato.
La disciplina delle locazioni viene regolamentata dagli artt. da 1571 – 1614 c.c. sia in diverse leggi specifiche ( L. 431/1998 e L. 392/1978 ).
Gli elementi che non possono essere omessi nella redazione di un contratto di locazione sono: la data della stipulazione, l’indicazione delle parti, l’identificazione del bene, il prezzo del canone di locazione ed, infine, la durata.
Il canone di locazione consiste in una somma che il conduttore si obbliga a versare al locatore allo scadere del periodo indicato in contratto. Sul punto, è bene precisare che per corrispettivo annuo è da intendersi il prezzo pattuito per la locazione dell’immobile, escluse le spese. Le spese annue, invece, riguardano tutte le somme dovute per pagare gli oneri di spese accessorie.
E’ ovvio che in un contratto di locazione al locatore ed al conduttore competono diritti e doveri, la cui mancata osservanza molte volte sfocia in diatribe che dovranno poi essere sanate nelle aule giudiziarie.
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