Con il contratto di assicurazione “ l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” (art. 1882 c.c.).
Vi è da dire che, in materia di diritto delle assicurazioni, alcune norme sono espressamente indicate come inderogabili in senso più favorevole all’assicurato; pertanto, nell’ipotesi in cui venissero introdotte in contratto delle clausole sfavorevoli, le stesse verrebbero sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (art. 1932 c.c.).
La disciplina in materia di diritto delle assicurazioni è integrata da una vasta legislazione speciale, di recente riordinata in maniera organica nel Codice delle Assicurazioni Private introdotto con il D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
In considerazione della particolarità della materia, lo Studio Legale dell’Avvocato Alessandro Molino si rende disponibile a prestare la sua esperienza professionale per dirimere ogni tipo controversia nella materia sopra indicata.
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